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La pergamena datata 1450

Nel
1971, in pieno clima di festeggiamenti per il bicentenario della
ricostruzione di Servigliano, Vincenzo Antonelli e Carlo Tomassini
prendono in esame la pergamena (rinvenuta negli archivi comunali) con
la quale si definì la transazione per i confini tra il Comune di Santa
Vittoria in Matenano e quello di Servigliano nel piano di San
Gualtiero. Il documento, vergato in latino e siglato il 16 giugno
1450, segnerà il prosieguo del Torneo Cavalleresco. La lettura e la
traduzione della pergamena sono opera di Carlo Tomassini
Gesù Salvatore degli uomini
Nel nome di Dio. Amen. Nell’anno 1450, indizione 13a, al tempo di sua
santità nostro Signore Nicolò per divina provvidenza Papa V, il giorno
16 del mese di giugno, dopo convocato ieri, per oggi, il Consiglio
pubblico generale del comune e degli uomini della terra di Santa
Vittoria a mezzo del pubblico banditore comunale Crescenzio Vanni su
ordine del nobile e illustre Tomasso de Spiccolis di Ancona, dottore
in legge, podestà onorevole della terra di Santa Vittoria in base alla
delibera dei priori sanvittoriesi, rispettabili signori Nicola di ser
Bonaccorsi, ser Saladino Vanni, Pasquale Masi, Sante Rigogliosi,
Angelo Vanni, Benedetto di Sante Nicolucci, al suono della campana ed
a voce del banditore, nella sala grande del palazzo di detto comune,
secondo l’usanza, nel consiglio riunito ed adunato in maggioranza ed
in numero sufficiente, il podestà ed i priori predetti con la
presenza, il consenso e la volontà di tutto il consiglio generale,
anche con la presenza e la volontà del podestà e dei priori, tutti
d’accordo, consenzienti, di unanime volontà concordi chiedendo ai
magnifici signori priori fermani di trovarsi filiamente, decisero,
stabilirono, decretarono e ordinarono legittimamente per il Comune di
Santa Vittoria in ogni miglior modo, metodo, diritto e forma con cui
più occorra giuridicamente, che l’illustre signor ser Antonio Marini
da S.Vittoria sia vero e legittimo procuratore, sindaco, nunzio
sicuro, speciale, agente, facente, o quale meglio giuridicamente può
dirsi e ritenersi, (sindaco) del comune di S.Vittoria, di cisacuno e
di tutti loro e per ciascuno di loro, affinché dia, ceda, conceda ai
signori priori fermani tutto il territorio che il comune di S.Vittoria
ha e può avere nel Piano di San Gualtiero, e ogni diritto, ogni azione
reale e personale, utile, giudiziaria o mista che il comune di Santa
Vittoria ha o può avere nel Piano di San Gualtiero, facendo rogito
notarile, con l’impegnativa dei beni del comune e con l’aggiunta di
pene e con le altre clausole, cautele giuridiche necessarie ed
opportune, a parere del sapiente predetto sindaco, tanto che abbia
valore giuridico di “Buoni Uomini”; inoltre affinché dichiari i
confini, i limiti o termini tra il Comune di Servigliano ed il Comune
di S.Vittoria, faccia transazione e composizione nel modo, nella forma
e nell’ordine con cui si verrà a dichiarare, concludere, transare e
comporre per mezzo del sindaco insieme con i predetti signori priori
fermani, e del sindaco o sindaci del Castello di Servigliano sotto
qualunque forma ed accezione di vocaboli, come meglio sembrerà e
piacerà.
Parimenti annulli, abolisca, renda vani tutti i singoli processi, le
condanne fatte e inflitte o emanate per mezzo del podestà della terra
di S.Vittoria, sino ad oggi, contro qualunque persona o uomo sia della
città di Fermo che nel suo comitato, in occasione, per causa o a
titolo di qualsiasi malefatta, crimine, eccesso e delitto sinora
commessi in qualunque modo o di qualsiasi tipo appaiono, processi che
per la presente legge siano considerati vani, cancellati, annullati,
tolti.
D’altra parte i predetti magnifici signori priori della città di Fermo
aboliscano, annullino, cancellino, tolgano, rendano vani tutti i
singoli processi istituiti per mezzo del podestà e del capitano della
città di Fermo o di altri ufficiali della stessa città, parimenti le
sentenze, le condanne personali, pecuniarie o miste emanate sopra
detti processi in occasione, per causa o a titolo di qualsiasi
malefatta, crimine o eccesso e delitto sinora commessi in qualsiasi
modo e di qualsiasi tipo appaiono sino al giorno di oggi contro gli
uomini, le persone della terra di Santa Vittoria e contro gli abitanti
di essa. Tali processi e sentenze e condanne personali, pecuniarie o
miste, siano considerati vani, cancellati, annullati e tolti del
tutto, tanto che nessuno che sia della terra di Santa Vittoria o vi
abiti, possa essere in qualunque modo molestato, infastidito, turbato,
catturato o imprigionato realmente o personalmente per tali fatti o
per qualcuno di essi.
Inoltre in generale faccia, ponga termine, pattuisca, concordi,
concluda ogni particolare atto che sarà utile, necessario e opportuno
riguardo a tali atti, a qualsiasi di essi e tutto quello che gli
stessi costituenti possono fare, dire, concludere e concordare come
presenti di persona, anche qualora fossero cose tali da richiedere
menzione speciale e non rientrassero sotto i vocaboli generici.
E di quanto prima detto si deve far fare pubblico istrumento a parere
sapiente di colui o di coloro cui interessa con le promesse, le
clausole e le cautele giuridicamente necessarie ed opportune, dando e
concedendo a loro sindaco un mandato pieno, libero, speciale e
generale con amministrazione piena, libera, speciale e generale;
promettendo di considerare ratificato, accettato e stabilito in
perpetuo ogni atto e tutto ciò che sarà fatto per mezzo del loro
sindaco sotto ipoteca ed obbligazione di tutti i beni del predetto
comune.
Inoltre essi costituenti, volendo esonerare il loro predetto sindaco
da ogni obbligo di dover soddisfare, come persone pubbliche,
esonerandolo, promisero a me cancelliere sottoscritto, Antonio,
stipulando ed accettando da parte a nome di tutti coloro cui
interesserà o potrà interessare in futuro, (promisero) di trattenersi
nei confronti del sindaco da ogni azione giudiziaria e giudicando
proscioglierlo in ogni clausola di deliberato per cui gli stessi
costituenti si sono dichiarati fideiussori sotto l’ipoteca e
l’obbligazione già espresse.
Redatto nella terra di Santa Vittoria nel palazzo comunale, nella sala
grande di tale palazzo posto ivi a confine da un lato con la casa di
Matteo D’Antonio, dall’altro lato con la casa di ser Antonio di ser
Colucci, ed altri confini. Sono presenti e considerati testimoni
chiamati e richiesti per quanto sopra espresso: ser Giacomo di... da
Castignano, milite associato al signor podestà; Marco di Ser Antonio,
illustre dottore in legge; ser Iancolao di mastro Nicola; ser Battista
di Pietro e molti altri di Santa Vittoria, oltre al numero del già
detto consiglio.
+ (Sigillo notarile) Io Antonio fu Matteo Torci di Monte Santa Maria
in Lapide, notaio pubblico d’autorità apostolica, al presente
cancelliere del comune e degli uomini di Santa Vittoria fui presente e
richiesto di scrivere, scrissi ed apposi il mio consueto sigillo.
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